La costituzione di una società di persone non richiede – per la sua validità – l’atto notarile pubblico, né la scrittura privata autenticata. Tuttavia, il requisito della forma pubblica o quanto meno autenticata è richiesto ai fini dell’iscrizione della società nel Registro delle Imprese. Allo stesso modo, ogni modifica dei patti sociali successiva alla costituzione non potrà essere iscritta nel Registro delle Imprese se non sarà stata stipulata mediante atto autentico o pubblico.
La costituzione delle società di persone non richiede un capitale sociale minimo, come invece avviene nel caso delle società di capitali.
I patti sociali devono stabilire il nome della società (“ragione sociale”), devono contenere l’indicazione delle attività che essa è finalizzata a svolgere (“oggetto sociale”), della sede legale, della durata, delle persone dei soci e di chi tra loro amministra la società e la rappresenta.
Inoltre, conterranno la disciplina della amministrazione e della rappresentanza, le regole sulla ripartizione degli utili e sulla partecipazione dei soci alle perdite, le regole sulla liquidazione del patrimonio a seguito dello scioglimento della società come pure le regole per la liquidazione della singola quota nei casi in cui un solo socio si sciolga dal rapporto con gli altri soci.