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Idoneità del puntatore oculare negli atti giudiziari e notarili per i malati di Sla

Accolto il ricorso di una coppia di Mestre, che si era vista negare un mutuo dalla banca: "Sufficiente il puntatore ocupare", che trasforma impusi degli occhi in parole.

VENEZIA. È arrivato il primo provvedimento giudiziario a favore dell'utilizzo del puntatore oculare da parte di un paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica per comunicare, escludendo la necessità della nomina di un interprete.

È quanto ha stabilito la seconda sezione del Tribunale civile di Venezia, ammettendo l'idoneità del puntatore in quanto le persone affette da questa malattia sono comunque in grado di comunicare razionalmente, seppur attraverso un sintetizzatore che consente di tradurre gli impulsi oculari in parole scritte a video.

Lo rende noto il Consiglio notarile di Milano in riferimento all'istanza presentata da un notaio di Mestre, Anna Bovo, nel marzo scorso.A lei si era rivolta una coppia (lui malato di sla) impossibilitata ad accedere ad un mutuo per l'acquisto di una abitazione, per il quale la banca necessitava di garanzie e firme da entrambi. Nel decreto, firmato da giudice Eugenia Italia, si sottolinea che la nomina di un interprete si rende necessaria per chi è sordo, muto quando «non sappia o non possa leggere e scrivere».

Il puntatore oculare permette ai malati di Sla di comunicare attraverso un sintetizzatore di voce

Per un malato di sla la condizione è da ritenersi sostanzialmente diversa poiché «è in grado di comunicare, sebbene tramite un sintetizzatore - rileva il giudice - che consente di tradurre impulsi oculari in parole scritte e video». «I malati di sla - sottolinea il presidente del Consiglio notarile di Milano Arrigo Roveda - si trovano infatti nella piena capacità di esercitare i propri diritti, di qui il decreto di rigetto sulla base del principio che 'non vi è alcun problema a comprendere il valore del significante e svelarne il significatò. I notai si sono schierati in prima linea a favore dell'utilizzo di questo strumento cercando di rendere più semplice e veloce la partecipazione del malato alla contrattazione giuridica, attraverso un'interpretazione evolutiva della legge notarile che riconosca la »comunicazione non verbale« e renda quindi possibile l'espressione diretta delle proprie volontà negoziali, senza intermediari».

Non tutti i documenti hanno la stessa importanza e per questo l'ordinamento richiede, per alcune firme, l'intervento del notaio a cui affida l'incarico, ulteriore rispetto all'autenticazione, di accertarsi che chi firma abbia compreso il significato del documento e degli effetti giuridici che si producono. Il Puntatore oculare è uno strumento capace di far stipulare atti notarili anche a coloro che non possono comunicare a voce e che tramite questo strumento possono fare domande e formulare risposte al notaio che indaga così la loro volontà. «Il recente decreto - aggiunge Roveda - spiana ulteriormente la strada per l'abbattimento delle barriere burocratiche affinché le persone affette da sla, o con patologie simili, possano esercitare il loro diritto di comunicare grazie all'uso della tecnologia dell'eye-tracking per la firma digitale. Non è pensabile (ed antieconomico) però che si debba passare sempre dal notaio per esercitare un proprio diritto: i disabili hanno diritto alla stessa deburocratizzazione di ogni cittadino. Il diritto alla firma, per chi non riesce ad apporre una sottoscrizione autografa, deve essere garantito per ogni tipo di documento attraverso la firma digitale che oggi ha (o dovrebbe avere, se non si trovassero ostacoli nella pubblica amministrazione) lo stesso valore della firma autografa».

©ANSA

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